Ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile, il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può:
ottenere una dichiarazione espressa o un comportamento concludente con il quale il testatore cambia le sue disposizioni testamentarie
esercitare azioni e diritti che spettano al debitore al fine di assicurare che le ragioni creditorie siano soddisfatte o conservate
recuperare le somme impiegate dal fallito per i pagamenti, anche di debiti scaduti
domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni