Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio di bilancio viene concesso:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite decreto
esclusivamente per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
dal Presidente della Repubblica e per periodi non superiori complessivamente a cinque mesi
dal Governo al Parlamento, senza approvazione di atti normativi