Ai sensi dell'art. 34 bis della legge 196/2009, la gestione dei residui:
in genere costituisce un caso particolare per l'Amministrazione
è tenuta unita a quella della competenza, in modo che una spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa
non è tenuta distinta da quella della competenza, salvo eccezioni temporalmente limitate
è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa