Ai sensi dell'art. 43, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, se il documento informatico è conservato per legge dalle Pubbliche Amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici o dalle società a controllo pubblico:
l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per tre anni dalla data di digitalizzazione del documento
cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono in ogni momento richiedere l'accesso al documento stesso ai medesimi soggetti
l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane, in ragione della modificabilità dei sistemi informatici
l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per cinque anni dalla data di digitalizzazione del documento