Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. 82/2005, agli effetti del codice dell'Amministrazione digitale, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente:
sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario
sempre, anche una volta letti dal destinatario
dal momento dell'invio del messaggio dalla casella di posta elettronica del mittente
sino a che non sia avvenuta la conferma di lettura al destinatario