Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legge 104/2013 (convertito dalla legge 128/2013), l'Amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime:
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
progetti della durata di un anno, che prevedono attività di carattere straordinario, da realizzare con personale amministrativo, tecnico e ausiliario
progetti della durata di tre mesi, non prorogabili, che prevedono attività di formazione per studenti in difficoltà, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
progetti della durata di otto mesi che prevedono attività di carattere straordinario, da realizzare unicamente con personale docente di ruolo