Ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1214/1934, nella parte relativa ai giudizi di conto e di responsabilità della Corte dei conti, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico Ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario:
| quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo compreso tra euro 2.000 e euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile | |
| ogni volta in cui dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo compreso tra euro 2.000 e euro 5.000 | |
| quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile | |
| quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a euro 10.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile |