Ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1214/1934, nella parte relativa ai giudizi di conto e di responsabilità della Corte dei conti, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico Ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario:
quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo compreso tra euro 2.000 e euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile
ogni volta in cui dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo compreso tra euro 2.000 e euro 5.000
quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile
quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a euro 10.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile