Ai sensi dell'art. 7 della legge 20/1994, i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere:
decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e possono essere prorogati
decadono dal loro mandato solo in caso di dimissioni volontarie
decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati
non decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge ma attendono l'esito elettorale