Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio provvisorio:
si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio
del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di evitare la formazione di residui attivi e passivi
del bilancio può avere al massimo una durata di due mesi