Ai sensi dell'art. 99 del Codice Penale, si ha la recidiva quando un soggetto commette:
più reati nel medesimo lasso di tempo
un reato dopo essere stato condannato con sentenza anche non definitiva per un altro reato
un reato dopo essere stato condannato con sentenza definitiva e irrevocabile per un altro reato
un reato dopo averne già commesso un altro, indipendentemente dalla condanna per il primo reato