Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies, della legge 20/1994, nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica Amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica Amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume:
pari al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
compensato con il rimborso delle spese legali
salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
senza possibilità di prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente