Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, nella scuola dell'infanzia l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è consentito alle seguenti condizioni:
disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; verifica pedagogica e didattica, da parte del nucleo interno di valutazione, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età superiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del consiglio di circolo o d'istituto, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
esaurimento delle liste di attesa; disponibilità dei posti; valutazione pedagogica e didattica, da parte dei consigli di interclasse, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza; disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a due anni