Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, gli accordi di rete di scuole:
possono prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono
non possono essere stipulati da un numero di istituzioni scolastiche superiore a cinque, se dello stesso ambito territoriale
non possono avere a oggetto attività di acquisto di beni e servizi
non richiedono l'approvazione del consiglio di istituto se prevedono solo attività didattiche e di ricerca