In base all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nei locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile:
gli ambienti devono sempre prevedere la separazione tra adulti e fanciulli anche se destinati a membri della stessa famiglia
non possono essere destinati più di due edifici esclusivamente ai membri di una stessa famiglia
è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali
è sempre fatto divieto di fornire costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno