In base all'Allegato XXI del d.lgs. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori addetti a lavori in quota:
devono avvenire in orario di lavoro
sono sostitutivi della formazione obbligatoria
possono comportare oneri economici per i lavoratori
ammettono un massimo di assenze pari al 20% del monte orario complessivo