In base all'art. 1382 del Codice Civile, le parti possono convenire nel contratto che la clausola penale possa essere applicata anche in caso di:
calamità naturale che impedisca l'effettuarsi dell'adempimento nei tempi stabiliti
ritardo nell'adempimento
eccesso di scrupolo nell'adempimento
sospensione dell'adempimento per volontà della parte che doveva fruirne