In base all'art. 3 dell'Accordo nazionale di attuazione della l. 146/1990, sottoscritto il 29 maggio 1999, ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola:
| i quattro giorni consecutivi | |
| i due giorni consecutivi | |
| i tre giorni consecutivi | |
| i cinque giorni consecutivi |