In base all'art. 3 dell'Accordo nazionale di attuazione della l. 146/1990, sottoscritto il 29 maggio 1999, ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola:
i quattro giorni consecutivi
i due giorni consecutivi
i tre giorni consecutivi
i cinque giorni consecutivi