In base all'articolo 14 del d.lgs. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente:
| per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio | |
| per la sostituzione di lavoratori assenti per permesso per matrimonio | |
| per la sostituzione di lavoratori assenti per motivi di salute | |
| per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero |