In base all'articolo 14 del d.lgs. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente:
per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio
per la sostituzione di lavoratori assenti per permesso per matrimonio
per la sostituzione di lavoratori assenti per motivi di salute
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero