In base all'articolo 16 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2018/2019, sottoscritto il 9 marzo 2019, il personale docente trasferito d’ufficio per incompatibilità:
| non può ottenere, nel biennio successivo, il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito | |
| non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito | |
| non può ottenere, per un triennio, il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito | |
| non può ottenere il trasferimento a domanda, ma solo l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito |