In base all'articolo 16 del d.lgs. 66/2017, le istituzioni scolastiche individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni impossibilitati a frequentare la scuola a causa di gravi patologie:
| per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi | |
| per un periodo non inferiore a dieci giorni di lezione, anche non continuativi | |
| per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione continuativi | |
| per un periodo superiore a quarantacinque giorni di lezione, anche non continuativi |