In base all'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, il lavoratore ha diritto a un permesso di:
tre giorni lavorativi all'anno compresi
tre giorni lavorativi per una sola volta nella vita
tre giorni lavorativi per ciascun evento
cinque giorni lavorativi all'anno