In base all'articolo 4, comma 1 della legge 53/2000, il permesso a cui il lavoratore ha diritto per documentata grave infermità del coniuge o di un parente o del convivente è:
retribuito per l'infermità del coniuge, non retribuito negli altri casi
non retribuito
retribuito
retribuito per due giorni, non retribuito per i giorni ulteriori