In base all'articolo 4, comma 69, della legge 183/2011, le istituzioni scolastiche sono considerate sottodimensionate se:
accolgono meno di 500 alunni, ridotti a 400 se sono site nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
accolgono meno di 500 alunni, ridotti a 300 se sono site nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
accolgono meno di 600 alunni, ridotti a 400 se sono site nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
accolgono meno di 600 alunni, ridotti a 300 se sono site nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche