In base all'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe di scuola secondaria di secondo grado può sospendere il giudizio sugli studenti se:
| hanno conseguito un voto di comportamento inferiore a sei decimi | |
| hanno conseguito un voto inferiore a quattro decimi in tre o più discipline | |
| hanno conseguito un voto inferiore a cinque decimi in tre o più discipline e un voto di comportamento inferiore a sei decimi | |
| non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione |