In base alle disposizioni dell'art. 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche relative al congedo di paternità, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro:
per tutta la durata del congedo di maternità, anche contemporaneamente alla madre
solo in caso di morte della madre e solo per i tre quarti della durata del congedo di maternità
solo in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo di maternità
in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, per tutta la durata del congedo di maternità