Il Codice Civile, all'art. 1364, dispone che, nell'interpretazione del contratto, le espressioni generali ivi utilizzate:
devono essere considerate invalide, salvo che i contraenti abbiano espressamente manifestato una volontĂ  contraria
comprendono comunque solo gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
devono essere considerate clausole di stile
comprendono ogni oggetto che a esse si può riferire in senso lessicale e grammaticale