Il contratto di lavoro intermittente, a eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a:
200 giornate nell'arco di due anni solari
200 giornate nell'arco di tre anni solari
400 giornate nell'arco di tre anni solari
400 giornate nell'arco di due anni solari