Il d.P.R. 445/2000, art. 18, in materia di copie autentiche di atti e documenti dispone che:
le copie autentiche, totali o parziali, possono essere ottenute esclusivamente con fotocopiatrice o scanner
il potere di autenticazione delle copie spetta in via esclusiva al pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale
le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
nell'attestazione di conformità delle copie è fatto obbligo di inserire la data ma non il luogo del rilascio