La simulazione, secondo l'art. 1416 del Codice Civile:
è causa di nullità del contratto
può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato anche se questi hanno agito in mala fede
non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato anche se questi hanno agito in mala fede
non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato se questi hanno agito in buona fede