L'art. 1 comma 1-bis della legge 20/1994 dispone espressamente che, nel giudizio di responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei conti, nel valutare il comportamento dei dipendenti pubblici:
può, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione
può, nei casi previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi conseguiti solo dall'amministrazione di appartenenza
fermo restando il potere di riduzione, deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione
non può in alcun caso tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione