L'art. 174 del Codice Penale prevede che l'indulto:
può solo condonare parte della pena o commutarla in un'altra specie
può solo commutare la pena in un'altra di specie diversa o condonarla in tutto ma non in parte
condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge
può condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta ma non la può commutare in un'altra specie di pena