L'articolo 21 della legge 59/1997 ha previsto:
l'acquisto della personalità giuridica da parte degli istituti tecnici statali
l'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche
l'acquisto della personalità giuridica da parte degli educandati
l'acquisto della personalità giuridica da parte dei convitti