L'azione di cui all'art. 2900 del Codice Civile, con la quale il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni verso i terzi che spettano al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, è detta:
| azione negatoria | |
| azione di indebito soggettivo | |
| azione surrogatoria | |
| azione revocatoria |