Nel caso di cessione del credito a titolo gratuito, l'art. 1266 del Codice Civile stabilisce che:
il cedente è sempre tenuto a garantire l'esistenza del credito
la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione
la garanzia non è dovuta in alcun caso
il cedente non è tenuto a garantire la solvibilità del credito