A norma del Codice Penale, art. 11, se un cittadino o uno straniero ha commesso in Italia un reato per il quale è già stato giudicato all'estero:
| non può essere più giudicato | |
| è giudicato nuovamente in Italia, a richiesta del Ministro della Giustizia | |
| viene nuovamente giudicato se è un cittadino, mentre non viene più giudicato se è uno straniero | |
| può essere nuovamente giudicato in Italia, a sua richiesta |