A norma del Codice Penale, art. 11, se un cittadino o uno straniero ha commesso in Italia un reato per il quale è già stato giudicato all'estero:
non può essere più giudicato
è giudicato nuovamente in Italia, a richiesta del Ministro della Giustizia
viene nuovamente giudicato se è un cittadino, mentre non viene più giudicato se è uno straniero
può essere nuovamente giudicato in Italia, a sua richiesta