A norma del d.lgs. 165/2001 art. 52 comma 2 e s.m.i., il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie:
per un massimo di 6 mesi, non prorogabili
per la durata dell'assenza
per 6 mesi, prorogabili una sola volta
per un massimo di 18 mesi