A norma della legge 604/1966 e s.m.i., fatta salva l'osservanza di particolari norme circa la stabilità, il licenziamento del prestatore di lavoro a tempo indeterminato può avvenire:
esclusivamente per giusta causa o per giustificato motivo
esclusivamente per giustificato motivo
esclusivamente per giusta causa
esclusivamente per giusta causa, per giustificato motivo o per insubordinazione