A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel caso di assegnazione di un prestatore di lavoro a mansioni superiori, dopo un certo tempo l'assegnazione diviene definitiva:
a richiesta del prestatore
sempre
ove non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio
solo se il lavoratore, tramite la partecipazione a iniziative di formazione professionale, acquisisce la categoria superiore