A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, se, a seguito di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il prestatore di lavoro viene assegnato a mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto, e il mutamento non è comunicato per iscritto:
il mutamento non è nullo
il mutamento è nullo
il mutamento non è nullo se viene comunque assolto il necessario obbligo formativo
il mutamento è annullabile