A norma dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., costituisce distacco di personale:
l'attività di porre, da parte di un datore di lavoro che soddisfa un proprio interesse, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa
l'attività di porre, da parte di un datore di lavoro, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per un tempo determinato per soddisfare un interesse di quest'ultimo
l'attività di fornire manodopera professionalmente
l'attività di porre, da parte di un datore di lavoro, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa e per un tempo indeterminato