A norma dell'articolo 13 del CCNL comparto scuola 2006/2009, in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente a tempo indeterminato:
| entro il 31 dicembre del successivo anno scolastico | |
| entro il 31 ottobre del successivo anno scolastico | |
| entro il 30 novembre del successivo anno scolastico | |
| entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica |