A norma dell'articolo 13 del CCNL comparto scuola 2006/2009, in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente a tempo indeterminato:
entro il 31 dicembre del successivo anno scolastico
entro il 31 ottobre del successivo anno scolastico
entro il 30 novembre del successivo anno scolastico
entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica