A norma dell'articolo 203 del d.lgs. 297/1994, ai convitti nazionali possono essere annesse:
soltanto scuole secondarie di secondo grado
scuole primarie scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado
soltanto scuole primarie e scuole secondarie di primo grado
scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione