A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate:
a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente
a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente
all'unanimità, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente
a maggioranza qualificata dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente