A norma dell'articolo 52, comma 5, del d.lgs. 165/2001, se il dipendente di una Pubblica Amministrazione è assegnato a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi consentiti dallo stesso decreto:
al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore
in caso di valutazione positiva da parte del dirigente, al lavoratore viene aumentata entro certo limiti la retribuzione di scopo
al lavoratore non viene corrisposto nulla di più della retribuzione corrispondente alla sua propria qualifica
al lavoratore viene corrisposta un'indennità