Qualora si verifichino i presupposti di mancata deliberazione del Consiglio di istituto sul conto consuntivo, ipotizzati dall'articolo 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, provvede a tale adempimento:
un commissario ad acta, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale, entro quindici giorni dalla nomina
un commissario ad acta, nominato dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla nomina
un'apposita commissione interna composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da un referente dei revisori dei conti
il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai revisori dei conti