Secondo la definizione di cui all'art. 1559 del Codice Civile, la somministrazione è il contratto con cui una parte:
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura
si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro