Secondo l'art. 1569 del Codice Civile, nel contratto di somministrazione se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto:
non prima che siano trascorsi tre mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione
non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione
in qualunque momento, dando preavviso nel termine pattuito o secondo gli usi o, in mancanza, in un termine congruo in relazione alla natura della somministrazione
in qualunque momento, senza obbligo di preavviso