Secondo l'articolo 23, comma 1 del d.lgs. 81/2015, il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del:
40% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di assunzione
30% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di assunzione
20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di assunzione
10% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di assunzione