Secondo quanto disposto dall'art. 1389 del Codice Civile, quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante:
basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, anche nel caso il cui il rappresentato non sia legalmente capace
basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato
è sufficiente sia legalmente capace il rappresentato
è sufficiente la forma scritta della rappresentanza, non rilevando le capacità del rappresentante