Secondo quanto disposto dall'articolo 1232 del Codice Civile, in caso di novazione oggettiva di una obbligazione, i privilegi che accompagnavano il credito originario:
non si estinguono, salvo diverso accordo delle parti
si estinguono se le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto diverso, mentre non si estinguono se la novazione riguarda esclusivamente il titolo dell'obbligazione
si estinguono, salvo che le parti non convengono di mantenerli per il nuovo credito
si estinguono solo se si tratta di un credito di valuta